Il testamento

L’obbligo di fare testamento, nella Chiesa, riguarda soltanto il religioso (cf Codice di Diritto canonico, can.668, par.1) e il vescovo (“in tempo opportuno egli fa il suo testamento disponendo che, se gli rimarrà qualcosa come proveniente dall’altare, torni interamente all’altare” (direttorio Ecclesiae imago, 22 febbraio 1973, n. 28).

È però necessario tenere presente ciò che prescrive la guida pastorale Le giovani Chiese della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli il 1° ottobre 1989: “Tra i doveri che toccano la giustizia e la povertà vi è quello di fare a tempo il testamento scritto delle proprie volontà, da depositare preferibilmente presso la Curia diocesana.Si tenga presente che il testamento non può disporre dei beni della Chiesa, ma solo quelli personali. Anche dopo la morte, i sacerdoti si preoccupino di aiutare la Chiesa e i poveri e non permettano che i beni concorrano ad arricchire i privati”.

 

Poiché il Codice canonico prescrive che “nelle disposizioni valevoli in caso di morte ( … ) si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile” (can. 1299 par. 2), riteniamo utile ricordare alcuni aspetti essenziali degli adempimenti testamentari secondo il vigente Codice Civile (CC).

 

1. Cos’è il testamento (T.)

È un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (C.C., art.587). Poiché il T. è un atto strettamente personale, non è consentito che due o più persone facciano insieme T., con il medesimo atto. Il T. è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore; ha prevalentemente un contenuto patrimoniale, ma può contenere disposizioni diverse, come la designazione di un tutore.

 

2. Testamenti ordinari

Le forme ordinarie del T. sono due: olografo e per atto di notaio.

A. Il T. olografo (CC, art.602) – scritto (graphein) per intero (holos), – è il più comune e il più semplice. Esso deve essere:

  • scritto interamente dal testatore. Parole scritte da altri dopo la sottoscrizione del testatore non hanno valore, anche se non ne compromettono la validità;
  • scritto a mano, cioè autografo. Non sono perciò considerati autografi gli scritti a macchina, seppure firmati;
  • datato, in modo completo: luogo, giorno, mese, anno;
  • sottoscritto dal testatore. La firma – leggibile – va posta alla fine, dovendo far fede dell’intero documento.

Nota: Può essere tenuto segreto, ma la legge obbliga chiunque ne venga in possesso a presentarlo, dopo la morte del testatore, a un notaio, affinché sia rispettato o esibito ad eventuali contestatori, oppure ad un giudice.

 

B. Il T. per atto di notaio (CC, art.601, n. 2), può essere pubblico oppure segreto.

Pubblico (CC, art.603). È ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Assicura dunque la protezione del documento da ogni evento naturale o umano che possa comprometterne l’integrità. Il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara al notaio la propria volontà, la quale è trascritta a cura del medesimo notaio. Altre formalità, come la lettura dell’atto di fronte ai presenti, sono indicate all’art.3).

Segreto (CC, artt.604-605). Il documento si compone di due parti: la scheda testamentaria, che il testatore può scrivere di proprio pugno o a macchina, ma comunque sottoscritta, e il verbale di deposito, redatto dal notaio cui il testatore consegna la menzionata scheda.

 

3. Testamenti speciali

Il CC (cf art.609) dispone, nei casi in cui un testatore non possa avvalersi delle predette forme ordinarie – malattie reputate contagiose, calamità pubbliche, infortuni)- di fare un T. “speciale”, che è valido se ricevuto da un notaio, o dal giudice conciliatore del luogo, o dal sindaco, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Altri dettagli dei T. speciali sono specificati agli articoli successivi.

È opportuno ricordare che, in assenza del T., valgono le successioni legittime, regolate dagli arrt. 565 ss. del Codice Civile.

d. Vittorio Peri
Presidente Nazionale Uac