Direttorio e Statuto

Cosa è l’UAC

E’ un’associazione di ministri ordinati – vescovi, presbiteri e diaconi – che promuove in Italia le finalità della omonima Confederazione internazionale. Sue note caratteristiche sono la fraternità e la diocesanità, come si legge nello Statuto al n. 1: “L’Unione Apostolica del Clero (UAC) è un’associazione aperta a ministri ordinati, Vescovi, Presbiteri e Diaconi, che si impegnano nell’aiuto vicendevole per realizzare in pienezza la vita secondo lo Spirito, mediante l’esercizio del ministero.»

Finalità dell’UAC

Le finalità dell’UAC sono espresse in sintesi nello Statuto al n. 5: «Invita i suoi membri a vivere il Sacramento dell’Ordine attraverso la spiritualità della Chiesa particolare in cui sono incardinati, con la convinzione che nell’appartenenza e dedicazione alla propria Comunità diocesana, trovano una fonte di comprensione della loro vita e del loro ministero.»

In forza di queste finalità l’UAC promuove la spiritualità diocesana dei ministri ordinati per aiutarli a vivere in pienezza la loro speciale dedicazione pastorale alla propria Chiesa particolare e a far crescere nelle comunità ecclesiali l’esigenza di ” sentire Ecclesiam, sentire cum Ecclesia, sentire in Ecclesia”.

Inoltre:

– evidenzia la radicale forma comunitaria del ministero ordinato, facendo crescere la fraternità nel presbiterio diocesano a servizio del popolo di Dio, in comunione con il vescovo;

– incentiva la fraternità sacramentale tra i ministri ordinati nelle sua varie forme e secondo le indicazioni del decreto conciliare Presbyterorum ordinis;

– opera per la valorizzazione dei diaconi permanenti nell’azione pastorale;

– favorisce iniziative di formazione permanente dei ministri ordinati sotto i profili umano e spirituale, teologico e pastorale;

– attiva esperienze di spiritualità e di dialogo tra gli aderenti, come i cenacoli mensili e altri incontri;

– collabora per l’animazione della pastorale vocazionale, con particolare riferimento al ministero ordinato.

DIRETTORIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

NOVITÀ NELLA CONTINUITÀ

La charta magna che precisa l’ispirazione, gli scopi, le norme principali ecc. di qualsiasi ente si chiama di solito statuto.

La nostra è invece detta Direttorio, per distinguerla dallo statuto della Confederazione internazionale di cui siamo parte, pubblicato in questo stesso fascicolo. Il Direttorio è un testo formalmente nuovo; nella sostanza, però, è simile a quello precedente che fu modificato dall’Assemblea generale del 2007 (Napoli, 11-14 giugno) per adeguarlo alla nuova realtà associativa e renderlo un po’ più agile.

Nel marzo 2009, visto anche il placet della Confederazione espresso il 17 novembre 2007, il Direttorio è stato approvato in modo definitivo dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., come precisa la lettera di seguito riportata.

Tutti ora possono conoscere lo spirito di questa associazione che – lo ribadiamo ancora una volta – intende soprattutto sostenere la spiritualità dei ministri sacri; spiritualità che siamo soliti qualificare come “diocesana” per sottolinearne l’ineludibile radica-mento nelle rispettive Chiese locali.

Ci sembra, in questo modo, di dare continuità alla nostra ultrasecolare storia (150 anni, nel 2012!) e, soprattutto, di essere in sintonia con il concilio Vaticano II per il quale “vanno tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate quelle associazioni che promuovono la santità di sacerdoti nel’esercizio del loro ministero” (Presbyterum ordinis, 8).

Un invito, questo, meritevole di ben diversa attenzione, in molte Chiese locali. Ma, come direbbe Caterina da Siena, “altro non dico, benché molto avrei da dire”.

D. Vittorio Peri

Presidente

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 283/2009

IL PRESIDENTE

– VISTA l’istanza in data 10 dicembre 2007, presentata da don Vittorio Peri, Presidente della Federazione Italiana dell’Unione Apostolica del Clero, con la quale si chiede l’approvazione del Direttorio che modifica e sostituisce quello approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998;

– CONSIDERATO il parere della Commissione Episcopale per il Laicato;

– VISTA la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 26 marzo 2009;

– AI SENSI del can. 314 del codice di diritto canonico e degli artt. 23, lett. v) e 27, lett. a) dello statuto della C.E.I.

DECRETA

Il Direttorio della Federazione Italiana dell’Unione Apostolica del Clero è approvato nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 1 aprile 2009

Angelo Card. Bagnasco


DIRETTORIO

Art. 1 – Natura

La Federazione italiana dell’Unione Apostolica del Clero (di seguito: Federazione) è:

  • a) un’associazione di ministri ordinati che realizza, a livello italiano, le finalità della Confederazione Internazionale dell’Unione Apostolica del Clero ai cui statuti generali il presente Direttorio fa riferimento;
  • b) un organismo di collegamento e di comunione tra le Unioni diocesane, di cui all’art. 6, e con la predetta Confederazione;
  • c) iscritta al n. 19 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Vicenza (CF 92018470283);
  • d) riconosciuta come persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965 n. 1154 (Gazzetta Ufficiale, 20 ottobre 1965, n. 263;
  • e) eretta come “associazione di fedeli clericale e pubblica espressiva, a livello italiano, della corrispondente Unione Internazionale”, con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 10 febbraio 1998.

Art. 2 – Finalità

1. La Federazione si propone anzitutto di promuovere la spiritualità diocesana, in particolare dei ministri ordinati, per aiutarli a vivere in pienezza la loro speciale dedicazione pastorale alla propria Chiesa particolare e a far crescere nelle comunità ecclesiali l’esigenza di “sentire Ecclesiam, sentire cum Ecclesia, sentire in Ecclesia”.

2. La Federazione, inoltre:

  • a) evidenzia la radicale forma comunitaria del ministero ordinato, facendo crescere tra gli associati l’amore nel presbiterio diocesano e nella comunità diaconale a servizio del popolo di Dio, in comunione con il vescovo;
  • b) incentiva la fraternità sacramentale tra i ministri ordinati nelle sue varie forme e secondo le indicazioni del decreto conciliare Presbyterorum Ordinis;
  • c) opera per la valorizzazione dei diaconi permanenti nell’azione pastorale e per una loro comunione effettiva con il presbiterio diocesano;
  • d) favorisce iniziative di formazione permanente dei ministri ordinati sotto i profili umano e spirituale, teologico e pastorale;
  • e) attiva esperienze di spiritualità e di dialogo tra gli aderenti, come i cenacoli mensili e gli altri incontri (assemblee, convegno, seminari ecc.);
  • f) collabora per l’ animazione della pastorale vocazionale, con particolare riferimento al ministero ordinato.

Art. 3 – Soci

1. Si diventa soci della Federazione in seguito a domanda di adesione rivolta per scritto al Direttore dell’Unione diocesana e da questi accettata, e al contestuale versamento della quota associativa.

2. L’adesione dà diritto:

  • a) a partecipare attivamente all’intera vita associativa, secondo le norme del presente Direttorio;
  • b) a ricevere la stampa associativa. Tale duplice diritto è esclusivo dei membri regolarmente associati.

3. Con l’adesione i soci, consapevoli che la loro spiritualità nasce da tutto il loro ministero che esercitano in stretta comunione con il vescovo e tra di loro, s’impegnano:

  • a) a rendere concreti nella vita personale e nell’azione pastorale i valori connessi con le finalità associative indicate all’art. 2 del presente Direttorio;
  • b) a celebrare fedelmente, ogni giorno, l’Eucaristia e la Liturgia delle Ore e a trovare un congruo tempo per la preghiera individuale;
  • c) ad esprimere una particolare fraterna vicinanza verso tutti gli altri ministri ordina- ti in situazioni di difficoltà;
  • d) a partecipare con assiduità ai cenacoli mensilmente promossi dal rispettivo Direttore diocesano;
  • e) a celebrare ogni anno una santa messa in suffragio dei soci defunti, possibilmen- te nel mese di novembre.

4. Si cessa di essere soci:

  • a) per richiesta scritta al Direttore dell’Unione diocesana;
  • b) per i casi previsti dal can. 316 del Codice di Diritto Canonico;
  • c) dopo tre anni di mancato e ingiustificato rinnovo dell’adesione.

Art. 4 – Aggregazioni

Alla Federazione possono aderire Associazioni o Congregazioni diocesane del clero che perseguono finalità identiche o analoghe a quelle dell’Unione Apostolica e di cui condividono iniziative e attività.
L’adesione si esprime attraverso un’apposita “convenzione di aggregazione” stipulata tra i rispettivi massimi responsabili.
I membri di tali realtà associative, sono detti soci “aggregati”, a meno che si siano personalmente iscritti alla Federazione.
Il responsabile di ciascuna realtà aggregata – di cui almeno cinque membri dovranno essere personalmente iscritti alla federazione – è equiparato a tutti gli effetti a un Direttore di unione diocesana.

Art. 5 – Struttura

1. La Federazione è strutturata in tre livelli operativi: Chiesa particolare, Regione ecclesiastica, Chiesa italiana.

2. Ciascuno dei tre livelli prevede propri organi responsabili, sia personali sia collegiali.

Chiesa particolare
Art. 6 – Unione diocesana e interdiocesana

1. La Federazione opera nelle singole Chiese particolari attraverso l’Unione diocesana che costituisce il centro vitale dell’intera Federazione. E’ consigliata, nei casi di piccole Unioni di diocesi vicine, l’attivazione di opportune iniziative in comunione tra loro.

L’Unione diocesana:

  • a – viene canonicamente eretta dal Vescovo diocesano;
  • b – è costituita di almeno cinque soci;
  • c – opera, nel rispetto del presente Direttorio e degli Statuti della Confederazione Internazionale, in modo autonomo;
  • d – si riunisce in Assemblea, cui partecipano con diritto di voto attivo e passivo tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, almeno una volta all’anno:
  • e – si estingue per soppressione del Vescovo diocesano a norma del can. 320 del Codice di Diritto Canonico o qualora venga a mancare il numero minimo di soci indicato alla precedente lettera b). In questo caso, si può restare soci iscrivendosi direttamente presso la sede centrale.

2. L’Unione è guidata da un Direttore designato dall’Assemblea e confermato dal vescovo. Nel caso di prima fondazione, in mancanza dell’Assemblea il Direttore è nominato dal vescovo a tempo determinato.

3. Il Direttore opera in piena comunione con il Vescovo diocesano. Egli inoltre:

  • a – rappresenta l’Unione all’Assemblea generale e nella diocesi;
  • b – accoglie nell’Unione nuovi soci, loro una copia del presente Direttorio e degli Statuti della Confederazione Internazionale;
  • c – promuove la vita e lo sviluppo dell’Unione diocesana;
  • d – garantisce lo svolgimento del Cenacolo mensile;
  • e – favorisce la partecipazione attiva dei soci agli incontri nazionali (convegno, assemblea, corso di spiritualità, ecc.) proposti dalla Presidenza nazionale;
  • f – collabora con la Segreteria nazionale inviando entro il mese di gennaio di ogni anno sia l’elenco dei soci, vecchi e nuovi, completo di dati aggiornati e delle quote associative, sia una sintetica relazione circa lo stato dell’Unione;
  • g – informa i membri dell’Unione sulle condizioni dei confratelli in situazione di difficoltà, e li stimola ad una vicinanza fraterna verso di loro;
  • h – stimola i membri dell’Unione ad essere assidui alla Liturgia delle Ore, ad un congruo tempo quotidiano di preghiera individuale e, più in generale, al rispetto degli impegni di cui all’art. 3 n. 3;
  • i – sostiene con particolare impegno tutte le iniziative diocesane in ordine alle finalità indicate all’art. 2.
  • l – convoca annualmente l’Assemblea e l’eventuale Consiglio di cui al numero successivo;
  • m – invia copia del decreto della sua nomina alla Segreteria nazionale e al Delegato regionale.

4. Il Direttore, ove ciò sia ritenuto utile dall’Unione, è coadiuvato da:

  • a) un Consiglio dell’Unione, composto di almeno tre membri eletti dall’Assemblea, al quale compete esaminare, almeno una volta all’anno, i più rilevanti problemi della stessa Unione;
  • b) un Vice direttore eletto dalla medesima;
  • c) un Segretario di sua scelta.

5. L’eventuale rinuncia all’incarico di Direttore va presentata all’Ordinario diocesano. Se accettata, va comunicata dal rinunciatario alla Segreteria nazionale e al Delegato regionale.

6. In caso di estinzione dell’Unione, la destinazione della documentazione e di eventuali beni materiali è di competenza del Vescovo diocesano.

7. Dell’ avvenuto provvedimento canonico il Presidente nazionale va informato dall’ultimo Direttore diocesano.

8. E’ prevista la possibilità di costituire, con il consenso dei rispettivi vescovi, una Unione interdiocesana avente gli stessi obblighi e diritti di quella diocesana. La nomina del Direttore è di competenza degli stessi vescovi.

Regione ecclesiastica
Art. 7 – Delegazione regionale

1. I Direttori delle Unioni diocesane di una medesima Regione ecclesiastica costituiscono, per un servizio di animazione più organico, una Delegazione regionale.

2. La Delegazione è presieduta dal Delegato regionale.

3. Il Delegato regionale:

  • a – è eletto dai Direttori diocesani e confermato dal Presidente della Conferenza episcopale regionale;
  • b – partecipa all’annuale riunione del Consiglio nazionale allargata ai Delegati regionali;
  • c – promuove, d’intesa con i singoli vescovi diocesani, la costituzione e la vita delle Unioni diocesane;
  • d – convoca e presiede almeno una volta all’anno la riunione dei Direttori diocesani;
  • e – cura i rapporti con la Conferenza episcopale regionale, in particolare attraverso il vescovo delegato per il clero, e con altri organismi regionali interessati alla vita e alla formazione permanente dei ministri ordinati;
  • f – informa il Presidente nazionale circa la situazione dell’UAC nella propria regione;
  • g – cura un costante rapporto di fraterna operatività con il Vice presidente e con il Consigliere nazionale della propria zona geografica.

Livello nazionale
Art. 8 – Organi di governo

Gli organi di governo della Federazione sono collegiali e personali.

1. Organi collegiali sono:

  • a – l’Assemblea generale;
  • b – il Consiglio nazionale;
  • c – la Presidenza nazionale.

2. Organi personali sono:

  • a – il Presidente nazionale;
  • b – il Vice Presidente vicario.

3. I membri dei predetti organi agiscono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del loro servizio associativo.

Art. 9 – Assemblea generale

1. Costituiscono l’Assemblea generale:

  • a – i membri del Consiglio nazionale;
  • b – i Direttori delle Unioni diocesane o i loro delegati;
  • c – i Delegati regionali o i loro delegati;
  • d – i membri del Centro Studi soci della Federazione.

2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente nazionale ogni tre anni.

3. Spetta all’Assemblea:

  • a – approvare mozioni e iniziative per sviluppare e qualificare la Federazione;
  • b – approvare, per ogni triennio, linee programmatiche in armonia con le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana;
  • c – eleggere il Presidente nazionale;
  • d – eleggere un Vice presidente nazionale e un Consigliere nazionale per ciascuna delle tre zone geografiche: Nord, Centro, Sud;
  • e – approvare il Direttorio nazionale e le sue modifiche;
  • f – approvare la relazione triennale del Presidente nazionale.

Art. 10 – Consiglio nazionale

1. Costituiscono il Consiglio:

  • a – il Presidente nazionale;
  • b – i tre Vice Presidenti e i tre Consiglieri di cui al n. 3 lettera d) del precedente articolo;
  • c – un vescovo e un diacono permanente, cooptati dal Presidente nazionale, qualora i rispettivi gradi dell’Ordine non fossero già rappresentati nel Consiglio;
  • d – l’Economo;
  • e – il Segretario.

2. L’elezione dei membri di cui al numero precedente necessita della conferma dei rispettivi Ordinari diocesani.

3. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente nazionale almeno tre volte all’anno. Nella prima riunione dell’anno solare egli invita anche i Delegati regionali.

4. Al Consiglio spetta:

  • a – programmare e verificare la vita e le attività della Federazione secondo gli orientamenti approvati dall’Assemblea e tenendo conto dei suggerimenti del Centro Studi;
  • b – collaborare con il Presidente nell’esercizio dei suoi compiti e, in particolare, nel sostegno alle Unioni diocesane e alle Delegazioni regionali;
  • c – approvare il bilancio consuntivo presentato annualmente dall’Economo;
  • d – deliberare la quota annuale di adesione e, ferme restando le disposizioni dei cann. 1291 – 1295, i seguenti atti di straordinaria amministrazione: alienazione o trasferimento della sede; mutazione della destinazione d’uso della medesima; accettazione o rinuncia di eredità e legati; esecuzione di lavori di rstrutturazione, restauro e risanamento conservativo della sede; assunzione di personale dipendente; ospitalità permanente a qualsiasi persona, eccettuati i membri della Presidenza nazionale e il Segretario;
  • e – eleggere al suo interno il Vice Presidente vicario.

Art. 11 – Presidenza nazionale

1. Costituiscono la Presidenza:

  • a – il Presidente nazionale,
  • b – i tre Vice presidenti nazionali.

2. La Presidenza è convocata e presieduta dal Presidente almeno una volta all’anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno per la trattazione di problemi di particolare importanza e urgenza.

Art. 12 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale è il primo animatore dell’Associazione e il suo legale rappresentante. Egli è eletto dall’Assemblea e confermato, dopo il nulla osta del proprio Ordinario, dalla Conferenza Episcopale Italiana. La nomina viene comunicata alla Direzione della Confederazione Internazionale.

2. Al Presidente spetta:

  • a – convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Centro Studi e ogni altra assise nazionale;
  • b – compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e attuare quelli di cui all’art. 10/4 lettera d;
  • c – curare i rapporti di comunione con la Presidenza e la Segreteria Generale della CEI, con la Commissione episcopale per il Clero e la Vita consacrata, con i Vescovi diocesani, con la Commissione presbiterale italiana, con la Direzione della Confederazione Internazionale anche attraverso la partecipazione alla relativa Assemblea, con i responsabili nazionali di associazioni e organismi pastorali che si occupano del ministero ordinato;
  • d – tenere regolari contatti con le Unioni diocesane e con le Delegazioni regionali;
  • e – chiedere al Presidente di ogni Conferenza episcopale regionale che il rispettivo Delegato regionale UAC possa far parte della Commissione presbiterale regionale;
  • f – la responsabilità legale e morale delle pubblicazioni della Federazione;
  • g – presentare sia all’Assemblea sia alla Direzione della Confederazione Internazionale una relazione scritta sulle attività del triennio e sullo stato globale della Federazione;
  • h – cooptare nel Consiglio nazionale un vescovo e un diacono permanente, qualora i due gradi dell’Ordine non vi fossero rappresentati e, ove lo ritenga opportuno, il suo immediato predecessore;
  • i – nominare, sentito il Consiglio nazionale, i membri del Centro Studi;
  • l – nominare il Segretario nazionale.

3. Il Presidente riceve una costante e fraterna collaborazione da parte dei Vice Presidenti e, in particolare, del Vice Presidente vicario il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o di rinuncia all’ufficio.

Art. 13 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Federazione dopo aver ricevuto il nulla osta del suo Ordinario.

2. Il Segretario è membro del Consiglio na zionale.

3. Al Segretario spetta:

  • a – la responsabilità della Segreteria e dell’Archivio della Federazione.
  • b – eseguire le decisioni del Consiglio e del Presidente nazionali;
  • c – redigere il verbale dell’Assemblea e del Consiglio;
  • d – ricevere e registrare gli elenchi dei membri e le relative quote annuali;
  • e – tenere aggiornato il registro delle entrate e delle uscite;
  • f – provvedere agli adempimenti dell’ordinaria gestione economica riguardanti la sede nazionale, le attività associative e l’eventuale personale operante nella medesima sede;
  • g – comunicare agli aventi diritto le convocazioni del Presidente.

Art. 14 – Economo

1. L’Economo è eletto dal Consiglio nazionale di norma tra i propri membri. Qualora sia scelto al di fuori del Consiglio, ne diviene membro di diritto.

2. All’Economo spetta:

  • a – preparare annualmente, d’intesa con il Presidente e con l’aiuto del Segretario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio nella seconda riunione dell’anno solare;
  • b – curare, d’intesa con il Presidente, l’incremento delle risorse economiche della Federazione.

Art. 15 – Centro studi

1. Per una sua migliore qualificazione culturale, spirituale e teologico-pastorale la Federazione si avvale di un Centro studi formato di esperti nelle varie branche della teologia e della spiritualità cristiana.

2. Il Centro ha lo scopo di:

  • a – individuare e approfondire tematiche e problemi riguardanti la vita personale e l’azione pastorale dei ministri ordinati;
  • b – presentare al Presidente nazionale opportune indicazioni circa progetti, iniziative culturali, stampa associativa ecc. utili per una migliore crescita culturale e per lo sviluppo della Federazione.

3. I membri del Centro, nominati dal Presidente sentito il Consiglio nazionale, possono essere ministri ordinati, religiosi o laici anche non aderenti alla Federazione. Tra di loro, il Presidente può nominare un Segretario.
4. Il Centro si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale che ne è il moderatore, di norma due volte all’anno, in primavera e in autunno.

Art. 16 – Esercizio degli organi di governo

1. I membri degli organi collegiali sono convocati dal Presidente. Per le sedute ordinarie e straordinarie sono necessari un preavviso di almeno cinque giorni e la contestuale comunicazione dell’ordine del giorno stabilito dal Presidente.

2. I predetti membri, salvo quanto indicato all’art. 9/1.b, non possono farsi rappresentare da delegati. L’impossibilità a partecipare va comunicata per tempo al Segretario nazionale. La delega va comunque fatta per scritto.

3. La durata delle funzioni associative è triennale. Ciascuno può essere rieletto nel medesimo ruolo, ma non oltre la quarta volta consecutiva.

4. Nelle votazioni sia per le elezioni sia per altre questioni deve essere presente, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che ha comunque inizio dieci minuti dopo l’ora fissata, deve essere presente almeno un terzo dei medesimi. Il voto può essere espresso con delega scritta. Si segue poi la procedura stabilita dal can. 173 del Codice di Diritto Canonico.

5. Per la elezione del Presidente, tenendo presente che nella scheda si può indicare un solo nominativo:

  • a) nella prima votazione viene eletto colui che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;
  • b) nell’eventuale seconda votazione viene eletto colui che ha ottenuto la maggior parte dei voti. In caso di parità, si procede al ballottaggio. Ove rimanesse ancora la parità, si ritiene eletto colui che è più anziano di età.

6. Per la elezione degli organi collegiali, tenendo presente che nella scheda si possono indicare fino a tre nominativi, uno per ogni zona geografica, tra quelli indicati nell’apposito elenco affisso nella sede delle votazioni;

  • a) nella prima votazione vengono eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;
  • b) nell’eventuale seconda votazione vengono eletti i tre che hanno ottenuto la maggior parte dei voti. In caso di parità si procede come indicato nella precedente lettera b.

7. Per altre questioni, tenendo presente che si può votare attraverso scheda o per alzata di mano, ha forza di diritto:

  • a) nella prima votazione, ciò che è stato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti;
  • b) nell’eventuale seconda votazione, ciò che è stato approvato dalla maggior parte dei votanti.

8. Qualora un membro lasci l’incarico per qualsiasi causa, il suo posto è occupato dal primo dei non eletti. In caso di parità di voti, si privilegia l’anzianità associativa.

Art. 17 – Scioglimento

1. La Federazione può sciogliersi:

  • a – per decisione dell’Assemblea generale, adottata a maggioranza di tre quarti degli aventi diritto e dopo esplicita autorizzazione scritta della Conferenza Episcopale Italiana;
  • b – per soppressione decretata, a norma del Codice di Diritto Canonico, dalla predetta autorità ecclesiastica qualora risulti in modo inequivocabile che la sua attività sia causa di grave danno per la comunità ecclesiale.

2. In questi casi, in previsione di una sua rifondazione, i beni mobili e immobili sono destinati alla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 18 – Modifiche statutarie

1. Il presente Direttorio può essere modificato dall’Assemblea nazionale.

2. Le modifiche sostanziali, non tuttavia quelle redazionali, hanno valore solo dopo il nulla osta della Direzione della Confederazione Internazionale e l’approvazione della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 19 – Disposizione finale

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Direttorio si fa riferimento allo Statuto della Unione Internazionale e alle norme del Codice di Diritto Canonico.