STATUTO

FONDAMENTI

a. Principi costitutivi

1. L’Unione Apostolica del Clero è un’associazione aperta a ministri ordinati diocesani che si impegnano nell’aiuto vicendevole per realizzare in pienezza la vita secondo lo Spirito, mediante l’esercizio del ministero.
La sua nota caratteristica consiste nel privilegiare la fraternità che scaturisce dal sacramento dell’Ordine, allo scopo di favorire nel clero e nella Chiesa una vita di comunione ispirata al modello degli apostoli con Cristo, immersa nella comunione della Trinità e espressa nella carità pastorale.

2. In ciascuna Chiesa particolare il vescovo, con i suoi presbiteri e diaconi, in comunione con il collegio apostolico, è segno vivo di Cristo Capo, Pastore e Servo. Su questa realtà si fonda il singolare impegno dei ministri ordinati a lasciarsi configurare sempre meglio a Lui dallo Spirito Santo nella vita umana, spirituale e pastorale di servizio al popolo di Dio.
L’Unione Apostolica, con l’apporto scambievole di ciascuno, concorre a favorire tale stile di vita.

3. I membri dell’Unione Apostolica del Clero, consapevoli che il ministero ordinato ha una radicale forma comunionale, coltivano la comunione ecclesiale, sia a livello diocesano sviluppando un clima di confi denza reciproca tra i confratelli e di fiducia ed obbedienza verso il vescovo, sia a livello universale dimostrando fedeltà al S. Padre, principio visibile dell’unità della chiesa.

4. Consacrati e mandati, come tutti i ministri ordinati, per il servizio del popolo di Dio, i membri dell’Unione Apostolica condividono le fatiche e le speranze del mondo, suscitando e sviluppando la partecipazione responsabile dei laici nella comune e unica missione di Cristo, perché essi pure sono protagonisti della nuova evangelizzazione.

5. L’Unione Apostolica del Clero invita i suoi membri a vivere il Sacramento dell’Ordine attraverso la spiritualità, ossia l’esperienza e il cammino nello Spirito, della Chiesa particolare in cui sono incardinati, con la convinzione che nell’appartenenza e dedicazione alla propria Comunità diocesana, trovano una fonte di comprensione della loro vita e del loro ministero.

6. Essendo ogni Chiesa particolare coinvolta per sua natura nella Chiesa universale e nell’evangelizzazione del mondo, i membri dell’Unione Apostolica ne vivono profondamente la dimensione ecumenica e missionaria adoperandosi con una sensibilità nuova per l’unità dei cristiani, per la comunione dei loro pastori e per l’annuncio del Vangelo a tutti i popoli.

7. Ciascun membro dell’Unione Apostolica del Clero, nel vivere la carità pastorale, si lascia guidare dallo Spirito Santo, nutrendo gli stessi sentimenti di Cristo verso il Padre e gli uomini e assimilando la fede umile e disponibile di Maria madre e vergine, associata al mistero e alla missione di Cristo.

b. Forma di vita

8. I membri dell’Unione Apostolica del Clero per sviluppare la loro carità pastorale aderiscono pienamente a Cristo e alla sua Chiesa aiutandosi tra loro e con tutti i confratelli, affinché la vita di comunione si esprima in una vera fraternità sacramentale e pastorale.

9. Essendo essenziale per il ministro ordinato rinnovare e approfondire sempre più la coscienza di essere ministro di Cristo e della Chiesa, i membri dell’Unione Apostolica del Clero s’impegnano a coltivare continuamente la loro formazione, sostegno della fede e mezzo indispensabile per un efficace esercizio del ministero.

10. I membri dell’Unione Apostolica del Clero prenderanno a cuore l’impegno di nutrire la propria vita spirituale alla duplice mensa della Parola di Dio e dell’Eucaristia.

11. Perciò, sapendo che solo la Parola vissuta ha in sé la forza del convincimento, si preoccupano, loro per primi, di vivere il Vangelo, per poi trasmetterlo validamente al Popolo di Dio. Lasciandosi modellare da questa Parola, ogni giorno celebreranno la Liturgia delle Ore, per quanto possibile comunitariamente, e si dedicheranno all’orazione mentale alimentandola preferibilmente con le letture stesse della Liturgia delle Ore e della Messa.

12. Considereranno, inoltre, come centro della loro vita e di quella della Chiesa la celebrazione eucaristica, in cui viene fatto di nuovo presente il mistero di Cristo morto e risorto. Essa, come fonte e culmine di comunione, riunisce ed edifica la Chiesa; per questo troveranno soprattutto nell’Eucaristia la cui celebrazione quotidiana è vivamente raccomandata la loro più alta realizzazione e il sostegno della loro carità pastorale.

13. Con gioia svilupperanno un atteggiamento di contemplazione nella loro vita, riservando un particolare tempo quotidiano di ascolto, di accoglienza e di adorazione, il più possibile davanti al Santissimo sacramento dell’Eucaristia.

14. Faranno un cammino di revisione di vita esaminando spesso la propria coscienza. Si accosteranno con frequenza al sacramento della Riconciliazione come occasione di recupero del progetto di Dio. Daranno grande importanza alla direzione spirituale e all’esercizio della virtù di penitenza e troveranno ogni anno un tempo congruo per gli esercizi spirituali.

15. I membri dell’Unione Apostolica considerano pure un’esigenza fondamentale dell’intima comunione di vita con Cristo e di disponibilità verso la Chiesa la radicalità evangelica, espressa particolarmente dai “consigli evangelici” che Gesù propone nel discorso della montagna. Tra questi, si trovano i consigli di obbedienza, di povertà e di castità che i membri dell’Unione sono chiamati a vivere secondo le modalità, le finalità e il significato originale, che derivano dall’identità propria del ministro ordinato diocesano.

  • §1 – Seguendo Cristo obbediente, votato unicamente al compimento della volontà del Padre nella missione affidatagli, essi vivranno la loro obbedienza accogliendo con fede e profondo senso ecclesiale le direttive del loro vescovo e del Papa.
  • §2 – Essi imiteranno la povertà di Cristo, vivendo con sobrietà, esercitando l’ospitalità, condividendo, secondo le possibilità, i propri beni, donando di buon grado il proprio tempo, dimostrando stima e rispetto verso le persone, accogliendole nella loro diversità, e usando bene delle cose secondo il loro fine proprio, testimoniando così semplicità e trasparenza.
  • §3 – Essi vivranno la castità come maturazione affettiva, fedeltà al loro stato di vita e stimolo del loro amore di pastori verso Cristo e la sua Chiesa.
    Quelli che hanno scelto il celibato, secondo la disciplina costante della Chiesa, vivranno questo carisma come dono di Dio, conformazione particolare a Cristo, sorgente di fecondità spirituale e valore profetico per il mondo attuale.

16. La devozione verso Maria, vergine e madre di Cristo e della Chiesa, li aiuterà ad impregnare la loro vita e il loro ministero di filiale fiducia. Esprimeranno tale devozione specialmente attraverso la Liturgia e le preghiere mariane suggerite dalle proprie tradizioni.

17. I membri dell’Unione Apostolica del Clero dimostreranno la loro appartenenza all’associazione partecipando attivamente sia alle riunioni diocesane per il clero sia ai loro incontri.

18. La visita ai confratelli, specialmente a coloro che hanno maggior bisogno di presenza, di sostegno o di amicizia, sarà una maniera privilegiata per esprimere lo spirito dell’associazione.

19. Riterranno loro dovere pastorale riservare un tempo adeguato allo studio delle scienze teologiche e umane come dimensione indispensabile alla formazione permanente e come mezzo d’aggiornamento sui problemi pastorali e sociali.

20. Non trascureranno il dovuto riposo e la distensione come recupero necessario dell’equilibrio psicofisico, ascetico e pastorale.

21. Ogni anno in una Messa ricorderanno particolarmente i membri vivi e defunti dell’Unione.

22. In spirito di solidarietà e di condivisione alle finalità e ai servizi dell’Unione, ogni anno corrisponderanno la quota di adesione stabilita da ciascun Direttorio nazionale.

c. Servizi offerti

23. Per quel senso della diocesanità che la anima, l’Unione Apostolica del Clero opera in comunione con il vescovo a servizio del ministero ordinato.

24. In questa ottica, essa si offre perché in ciascuna diocesi, in cui è presente, si possa raggiungere una più profonda comprensione del sacramento dell’Ordine, per valorizzarne meglio le diversità ministeriali e la ricchezza comunionale nell’edificazione della Chiesa.

25. In particolare essa sostiene la formazione permanente – umana, spirituale, intellettuale e pastorale – del clero della propria diocesi, animandola se ne è richiesta.

26. Nel nuovo clima di collaborazione tra le Chiese, l’Unione Apostolica incoraggia i suoi membri ad offrirsi al proprio vescovo per un servizio extradiocesano, specialmente nei territori di missione, nelle diocesi scarse di clero e se fossero richiesti per la formazione nei seminari.

27. L’Unione Apostolica partecipa con creatività ad ogni forma di pastorale intesa a promuovere la qualità e il numero delle vocazioni al ministero ordinato diocesano.

28. Come segno nuovo dei tempi si sviluppano in più diocesi gruppi di preghiera, di riflessione, di confronto, di amicizia e di condivisione di vita tra confratelli. L’Unione Apostolica presta attenzione a queste nuove forme di comunione che corrispondono alle esigenze di tanti ministri ordinati diocesani di oggi e propone, a sua volta, l’esperienza dei gruppi o “cenacoli” UAC.

29. I membri dell’Unione Apostolica, volendo favorire la vita spirituale dei ministri ordinati impegnano la loro azione animativa a servizio della diocesi:
– nel richiamare il valore della celebrazione eucaristica e la necessità di un tempo prolungato di preghiera quotidiana;
– nel promuovere il sacramento della Riconciliazione;
– nell’offrire la direzione spirituale ai confratelli e a quanti sono in ricerca del proprio progetto di vita;
– nell’animare o, dove occorre, nel promuovere i ritiri, gli esercizi spirituali e gli incontri di aggiornamento avvicinando ed invitando chi tende a trascurarli;
– nel suggerire e diffondere pubblicazioni e riviste di spiritualità del clero.

30. Fedeli al loro particolare carisma, essi favoriscono pure lo spirito di comunione e di fraternità:
– sostenendo e aiutando qualche confratello che si trovi in crisi, in situazioni di disagio o economicamente sfavorito;
– collaborando con istituzioni ed associazioni che hanno espressamente a cuore la vita ed il ministero dei vescovi, dei presbiteri e dei diaconi;
– promuovendo reciproche esperienze di ospitalità e aprendosi a nuove vie di comunione che lo Spirito Santo andrà suggerendo, anche con ministri di altre Confessioni.

31. Tutti si impegnano a far conoscere l’Unione Apostolica stessa.

ORGANIZZAZIONE

32. L’Unione Apostolica del Clero è un’associazione di chierici, pubblica e internazionale, approvata dalla S. Sede il 17 aprile 1921. Essa non ha scopo di lucro e opera a titolo interamente gratuito, secondo lo spirito di fraternità che la anima.

33. Per poter meglio realizzare le sue finalità, l’Unione Apostolica del Clero, dopo il Concilio, si è costituita ed è stata approvata come Federazione internazionale di Unioni diocesane legittimamente aggregate. Ora si costituisce in Confederazione internazionale.
Essa ha sede a Roma ed è giuridicamente rappresentata dal suo Presidente internazionale.
Organi della Confederazione sono l’Assemblea, il Consiglio e la Direzione internazionali.

34. Le Unioni diocesane di una stessa nazione, esclusi i casi particolari per i quali il Consiglio internazionale considera opportuna una deroga, si costituiscono a loro volta in Federazione nazionale.

35. Quando esiste la Federazione nazionale, l’aggregazione di un gruppo diocesano canonicamente eretto, avviene soltanto attraverso la Federazione.
In caso di conflitto tra la Federazione e il gruppo che chiede l’aggregazione, ci si può appellare alla Direzione internazionale.

36. In assenza d’una Federazione nazionale, possono aggregarsi alla Confederazione internazionale i gruppi diocesani di ministri ordinati approvati dai propri Ordinari o gruppi più ampi approvati dalle rispettive Conferenze episcopali, che abbiano gli obiettivi ed accettino gli statuti della Confederazione.

37. L’aggregazione avviene con una lettera ufficiale del Presidente internazionale, su richiesta del Direttore del gruppo approvata dalla rispettiva Assemblea.

38. Per il collegamento e la formazione dei suoi membri e per la diffusione delle sue finalità, l’Unione apostolica cura proprie pubblicazioni a livello internazionale, nazionale e diocesano.

a. L’Unione diocesana

39. L’Unione diocesana è radicata nella Chiesa particolare a servizio di tutto il suo clero, in comunione con il proprio vescovo.

40. L’Unione diocesana può già costituirsi con un minimo di 5 membri.
È validamente costituita se è eretta ed approvata dal vescovo e legittimamente aggregata.

41. Si diventa membri dell’Unione diocesana, seguendo le modalità determinate dal Direttorio nazionale, accettando le finalità e la forma di vita espresse dallo Statuto e impegnandosi con un atto di adesione accolto dal rispettivo Direttore.

42. In alcuni casi l’Unione diocesana si esprime in un solo gruppo locale; in altri, in più gruppi locali, comunque facenti parte della stessa Unione.

43. L’Unione diocesana si struttura secondo la sua consistenza e, costituendosi in Assemblea, sceglie per il proprio servizio un Direttore che viene aiutato da almeno qualcuno dei membri e da un Tesoriere.
Essi formano la direzione diocesana, che viene eletta ogni tre anni o secondo le consuetudini di ciascuna diocesi e non può rimanere in carica oltre i 12 anni.
Il Direttore diocesano deve essere approvato dal proprio Ordinario e segnalato al Presidente nazionale.

44. Il Direttore promuove le riunioni di gruppo, cura i rapporti con il vescovo, i presbiteri, i diaconi e i laici, specialmente con coloro che hanno compiti di responsabilità, e tiene i contatti con la Direzione nazionale o ad altro livello, secondo le suddivisioni organizzative di ciascuna nazione.

45. Se il gruppo locale fosse interdiocesano, raggiunta una certa consistenza, dovrà preoccuparsi di suddividersi in Unioni diocesane perché maggiormente espressive delle identità delle Chiese particolari.

46. I membri si incontrano con regolarità secondo le modalità suggerite dal Direttorio di ogni nazione.

47. La cessazione di una Unione diocesana viene regolata dal Direttorio nazionale, con particolare attenzione alla destinazione dei beni e all’archivio, in previsione d’una rifondazione.
Il firmatario dell’atto di cessazione, ne dà comunicazione alla direzione nazionale e internazionale.
Dal Direttorio nazionale viene regolata pure la dimissione di un membro.

b. L’Unione nazionale

48. L’Unione Apostolica nazionale è costituita dalla Federazione di tutte le Unioni diocesane esistenti in una nazione, riconosciute a norma dello Statuto. Per costituirla si richiedono almeno due Unioni diocesane e 15 membri.
Organi della Federazione nazionale sono l’Assemblea, la Direzione e il Consiglio.

49. In ogni nazione i Direttori diocesani o i loro delegati si riuniscono periodicamente formando l’Assemblea nazionale. Queste riunioni, annuali o almeno triennali, costituiscono un momento di preghiera, di riflessione e di comunicazione in particolare sui problemi relativi all’associazione e ai ministri ordinati della propria nazione.

50. L’Assemblea si struttura secondo le possibilità concrete e – salvo le eccezioni autorizzate dal Consiglio internazionale per quanto riguarda il Presidente – ogni tre anni elegge, per il servizio delle Unioni diocesane, il Presidente e il Tesoriere che fanno parte della Direzione nazionale, e il Consiglio che viene costituito secondo le indicazioni del proprio Direttorio.
Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili fino a 12 anni.
Il Presidente nazionale, consultato il Consiglio, nomina il Segretario nazionale che entrerà a far parte della Direzione nazionale.
Tutti devono essere membri dell’Unione Apostolica del Clero.

51. L’elezione del Presidente nazionale viene confermata dalla rispettiva Conferenza episcopale e comunicata al Presidente internazionale.

52. La conferma del Presidente nazionale presuppone il riconoscimento della Federazione nazionale da parte del Presidente internazionale e comporta l’impegno per la rispettiva Assemblea di formulare un proprio Direttorio per adeguare i fondamenti e l’organizzazione dello Statuto dell’Unione alle proprie situazioni ecclesiali e culturali.

53. Il Direttorio assume valore giuridico quando è approvato dal Consiglio internazionale e dalla competente Conferenza episcopale.

54. Il Consiglio e tutti coloro che hanno responsabilità direttive nell’Unione nazionale, ricercano quanto è utile e opportuno perché vengano promossi i gruppi diocesani e ne favoriscono la nascita nelle diocesi dove non esistono. Possono proporre programmi e criteri per le riunioni e trovare i promotori per le regioni e le diocesi dove si pensa che possano sorgere nuove Unioni.

55. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio nazionale, fa attuare i programmi nazionali, ha la responsabilità delle edizioni nazionali, visita i gruppi diocesani, cura i rapporti di comunione e di collaborazione con la Conferenza episcopale, con i vescovi, i presbiteri, i diaconi e i laici che operano a livello nazionale. Cura anche i rapporti con la Direzione internazionale inviandole, in particolare, una relazione scritta sulla situazione dell’Unione della propria nazione tre mesi prima di ogni assemblea internazionale.

56. La cessazione di una Federazione nazionale viene regolata dal rispettivo Direttorio che dovrà prevedere la salvaguardia dei beni e dell’archivio in vista d’una rifondazione.
Nel periodo di cessazione, la gestione e la custodia di tali beni e dell’archivio vengono assunte o garantite dal Presidente internazionale, attraverso un suo delegato.

c. L’Unione internazionale

57. I Presidenti delle Unioni nazionali di tutto il mondo si riuniscono costituendo l’Assemblea internazionale. Questo incontro diventa un momento di preghiera, di riflessione, di comunicazione e di decisioni vitali per tutta l’Associazione. L’Assemblea internazionale vi studia i problemi che riguardano i ministri ordinati e aggiorna periodicamente lo Statuto dell’Unione.
L’assemblea internazionale ordinaria si tiene ogni cinque anni. Nello stesso periodo, si tiene un incontro internazionale UAC, in ognuna delle zone continentali prestabilite.

58. L’Assemblea internazionale elegge per il servizio di tutta l’Unione, il Presidente internazionale e il Tesoriere che fanno parte della Direzione internazionale; elegge pure i Consiglieri e, tra questi ultimi, il Primo Consigliere.
Stabilisce il numero dei Consiglieri eleggibili o cooptabili, tenendo conto della rappresentatività continentale, linguistica e associativa.
I Consiglieri internazionali, rappresentativi di tutta l’UAC, sono nominati dall’Assemblea internazionale, uno per ogni Continente (ciascuno con il suo supplente, che è il di maggiori voti fra i non eletti di ogni Continente).
Si cercherà di eleggere quelli che assicurino la loro partecipazione nelle riunioni del Consiglio internazionali e l’efficiente realizzazione delle loro mansioni.
Il mandato del Presidente internazionale, del Tesoriere internazionale e dei Consiglieri internazionali è di cinque anni rieleggibili solo per un secondo mandato.

59. L’Assemblea internazionale stabilisce la quota annuale di ogni membro dell’Unione; approva la relazione del Presidente e il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere; verifica e programma l’attività dell’Unione internazionale.

60. Il Presidente internazionale, consultato il Consiglio, nomina tra i membri dell’Unione, il Segretario internazionale e il Direttore della Sede internazionale, che entreranno a far parte della Direzione internazionale.

61. Il Presidente internazionale eletto dovrà essere ufficialmente approvato dalla S. Sede con uno scritto della Congregazione per il Clero.

62. Il Presidente e i Consiglieri internazionali, che dovranno rispecchiare le varie regioni, lingue, culture e condizioni del mondo, ricercano tutto ciò che è utile e opportuno per aiutare le Unioni nazionali, costituire nuovi gruppi nelle nazioni dove l’Unione Apostolica non è presente e suscitarvi dei promotori.

63. Tenuto conto delle lingue e delle regioni, il Consiglio internazionale sceglie dei delegati per aiutare efficacemente il Presidente internazionale.

64. Il Consiglio internazionale è composto dal Presidente internazionale, che lo convoca e presiede, dai Consiglieri internazionali, dal Tesoriere internazionale e dal Segretario internazionale. Per compiere le sue funzioni, il Consiglio internazionale si riunisce, al meno, ogni anno.
Compiti del Consiglio internazionale sono: analizzare l’attività generale dell’Associazione; approvare la programmazione, il bilancio consuntivo e preventivo annuali della Direzione internazionale UAC; dare raccomandazioni per risolvere le necessità che si presentino. È di sua competenza, pure, nominare per il resto del periodo statutario, il sostituto del Tesoriere internazionale e dei Consiglieri internazionali, qualora essi mancassero definitivamente per rinuncia, per morte o per altra causa.

65. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio internazionali, visita le Unioni nazionali, ha la responsabilità delle edizioni internazionali, promuove iniziative utili all’Unione, cura i rapporti con la Congregazione per il Clero, con altri enti ecclesiastici e con i Direttori generali di altre Associazioni, concorda con il Tesoriere e autorizza le operazioni finanziarie, dà relazione dell’andamento dell’Unione all’Assemblea internazionale.

I Consiglieri internazionali collaborano con la stessa finalità e diligenza nel proprio ambito. Loro hanno come mansioni:

  • Partecipare attivamente ai lavori del Consiglio internazionale.
  • Animare le Unioni nazionali del proprio settore;
  • Collaborare a promuovere l’UAC nelle nazioni dove non esiste;
  • Collaborare nelle pubblicazioni internazionali;
  • Mantenere buoni rapporti con le Associazioni di clero ed Istituzioni ecclesiali internazionali del proprio settore;
  • Rendere il corrispondente rapporto di attività al Consiglio Internazionale e all’Assemblea internazionale.

66. Il Tesoriere amministra i beni dell’Unione e ne cura il loro incremento, riscuote dalle Unioni nazionali le quote annuali dovute dai membri, concorda le operazioni finanziarie con il Presidente internazionale, presenta all’approvazione dell’Assemblea il consuntivo e il preventivo quinquennali.

67. Il Segretario lavora strettamente unito al Presidente internazionale, coordina l’attività e la gestione della segreteria internazionale, cura le pubblicazioni, aggiorna e tiene in ordine l’archivio, redige i verbali degli incontri di Assemblea e di Consiglio e collabora con il Direttore della Sede per le attività in comune.

68. Il Direttore della Sede internazionale, su mandato del Presidente internazionale, gestisce la Sede stessa e cura in Roma le attività di animazione della Confederazione.

69. Il Primo Consigliere succede al Presidente internazionale in caso di morte, incapacità o dimissioni dello stesso. In tale evenienza, è tenuto a convocare l’Assemblea internazionale entro la scadenza del mandato in corso.

70. Le elezioni si fanno secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e il regolamento speciale allegato allo Statuto.
A questo regolamento possono riferirsi le Unioni diocesane e nazionali per l’elezione dei rispettivi responsabili.

71. Tutti coloro che curano l’animazione dell’Unione apostolica del Clero tengano frequenti rapporti reciproci e considerino il proprio ufficio come un servizio dovuto a tutti i confratelli.

72. Tutti e singoli i membri che, a vari livelli dell’Unione apostolica del Clero, già devono partecipare agli oneri finanziari di essa, sostengono ogni anno anche l’Unione Apostolica internazionale nel modo stabilito dall’Assemblea.

73. Per quanto non espressamente definito nel presente Statuto si rimanda alle norme del Codice di Diritto Canonico.

74. Gli aggiornamenti apportati allo Statuto del 1995 sono stati approvati dall’Assemblea internazionale della Unione Apostolica del Clero tenutasi a Roma dal 19 al 23 ottobre 1997 e vengono sottoposti all’approvazione della S. Sede, a norma del canone 314 del Codice di Diritto Canonico.

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE: REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

1. Le votazioni dell’Unione Apostolica del Clero internazionale si svolgeranno a norma del canone 119, §1 del Codice di Diritto Canonico e secondo quanto stabilito da questo regolamento.

2. Per l’elezione della Direzione e dei membri del Consiglio internazionale, avranno diritto di voto tutti i membri del Consiglio internazionale uscente e i Presidenti nazionali o i loro delegati, che nella propria nazione possano contare su almeno 15 membri effettivi, distribuiti in più di una Unione diocesana, e abbiano regolato la quota annuale dei soci con l’Unione Apostolica del Clero internazionale.
3. Potranno ricevere incarichi nell’Unione Apostolica tutti, e soltanto, i membri regolarmente iscritti.
4. I Consiglieri internazionali, rappresentativi di tutta l’UAC, sono nominati dall’Assemblea internazionale, uno per ogni Continente (ciascuno con il suo supplente, che è il di maggiori voti fra i non eletti di ogni Continente). Si cercherà di eleggere quelli che assicurino la loro partecipazione nelle riunioni del Consiglio internazionali e l’efficiente realizzazione delle loro mansioni.
L’assemblea internazionale può lasciare al Presidente internazionale la possibilità di cooptarne due; e, tuttavia per gravi ragioni, essa, prima dell’elezione, potrà variare il numero dei Consiglieri per ciascun continente e le modalità di presentazione.

5. Verificata l’identità dei membri dell’Assemblea internazionale e la maggioranza assoluta richiesta per la validità dei suoi atti, verrà costituito il seggio elettorale, composto dal membro più anziano dell’Assemblea, che fungerà da Presidente, da due scrutatori scelti dall’Assemblea, e dal Segretario internazionale, che fungerà da attuario.

6. Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto, con elezioni distinte per il Presidente, il Tesoriere, i Consiglieri e il Primo Consigliere.

7. Compiuto lo spoglio delle schede votate e proclamati dal Presidente del seggio i risultati, questo verificherà l’assenso dei candidati eletti.

8. Al termine delle votazioni sarà redatto il verbale che verrà sottoscritto dai membri del seggio e custodito nell’archivio dell’Unione.

9. Il risultato delle elezioni dovrà essere comunicato alle competenti autorità per le necessarie approvazioni.